Art. 15.
(Relazioni con l'Unione europea).

      1. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano

 

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materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.
      2. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione europea col rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che abbiano un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.
      3. La Regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che abbiano incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionale; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla Regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.